COME FARE PER

Informazioni all'utenza sul rilascio dei certificati anagrafici (l.183/2011 - legge di stabilità)

Informazioni specifiche:
COMPLETA DECERTIFICAZIONE NEI RAPPORTI TRA CITTADINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dal 1° gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi, non possono richiedere certificati ai cittadini. Tali soggetti non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio.
Si afferma definitivamente il principio che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i certificati sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati.
I certificati rilasciati recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
L’autocertificazione resa è esente dall’imposta di bollo.

IMPOSTA DI BOLLO
Ai sensi dell’art. 1 della tariffa (All. A) del DPR 26/10/1972 n. 642, i certificati anagrafici sono SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE, pertanto il funzionario che li emette deve imporre il pagamento dell’ imposta di bollo (€ 16,00).

ESENZIONI DALL’IMPOSTA DI BOLLO
I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta semplice”) solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del DPR 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali.

Dove Rivolgersi:
Anagrafe (vedi dettaglio e orario di apertura)